Quando scegliamo una bottiglia di olio evo, spesso ci lasciamo guidare dal packaging o dal prezzo: ma la vera qualità si nasconde nell’etichetta dell’olio extravergine d’oliva. Un’etichetta non è solo una questione di marketing, ma un vero e proprio documento d’identità del prodotto. Leggerla correttamente ci aiuta a fare una scelta consapevole, valorizzando prodotti autentici e di alta qualità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Olio extravergine di oliva: cosa significa davvero?
Innanzitutto, partiamo dalla denominazione.
“Olio extravergine di oliva” non è solo un’etichetta commerciale, ma una categoria merceologica ben definita dalla legge. Indica un olio ottenuto esclusivamente con metodi meccanici (quindi senza solventi chimici) e con una acidità libera inferiore allo 0,8%. Deve inoltre superare test chimici e organolettici stabiliti dalla normativa europea.
Cosa deve contenere per legge l’etichetta dell’olio extravergine d’oliva?

Le informazioni obbligatorie su un’etichetta di olio extravergine di oliva sono stabilite dal Regolamento UE 1169/2011 e da normative specifiche per l’olio (come il Reg. UE 29/2012). Ecco cosa non può mancare:
- Denominazione di vendita: deve essere indicato chiaramente “Olio extravergine di oliva”.
- La designazione dell’origine dell’olio: si tratta di un’indicazione obbligatoria per l’Olio extravergine di oliva e per l’Olio di oliva vergine, mentre è vietata per l’Olio di sansa di oliva e per gli Oli di oliva ottenuti da miscele di Oli di oliva raffinati ed Oli di oliva vergini. In linea generale l’origine è determinata da due componenti, lo Stato in cui è avvenuta la raccolta delle olive, lo Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite. Ad esempio, un olio etichettato come «italiano» significa che le olive sono state raccolte in Italia e la loro molitura è avvenuta in Italia.
- Quantità netta: La quantità può essere espressa in litri (simbolo L o l), centilitri (cl) o millilitri (ml), deve essere indicata con un valore numerico e seguita dall’unità di misura prescelta.
- Categoria dell’olio: oltre alla denominazione, è obbligatorio riportare in etichetta una descrizione che aiuti a comprendere meglio la natura del prodotto, per esempio per l’Olio extravergine di oliva è obbligatorio riportare la dicitura: “Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.”
- Responsabile commerciale del prodotto: è uno degli elementi più importanti da identificare sull’etichetta, il responsabile commerciale è colui che risponde legalmente delle indicazioni riportate sull’etichetta. Si tratta dell’operatore (persona fisica o giuridica) con il cui nome, marchio o ragione sociale l’olio viene commercializzato. Quando l’operatore non è stabilito nell’Unione Europea, tale responsabilità ricade sull’importatore. In etichetta deve comparire nome o ragione sociale e indirizzo, o anche un marchio registrato e l’indirizzo. All’indicazione del responsabile commerciale viene spesso anteposta una dicitura che qualifica l’attività che lo stesso ha svolto nel processo produttivo: “Prodotto da…” significa che il responsabile commerciale dell’olio è lo stesso «frantoio» che ha molito le olive e che ha quindi prodotto l’olio stesso; “Prodotto e confezionato da…” significa che il responsabile commerciale dell’olio è lo stesso frantoio che ha molito le olive e che ha provveduto al successivo confezionamento.
- Data di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione): espressa nella formula “Da consumarsi preferibilmente entro il…”. È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche (chimiche ed organolettiche) in adeguate condizioni di conservazione. L’olio, infatti, non “scade” nel senso comune del termine, ma perde progressivamente le sue proprietà specifiche.
- Lotto di produzione: per garantire la tracciabilità.
- Modalità di conservazione: di solito si legge: “Conservare al riparo dalla luce e dal calore”, per proteggere l’olio da deterioramenti.
- La dichiarazione nutrizionale: dal 2016 è obbligatoria per legge anche per l’olio EVO. Questo quadro indica il contenuto energetico (in kcal e kJ), i grassi totali e saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale, riferiti a 100 ml di prodotto. Nel caso dell’olio extravergine d’oliva, questa dichiarazione è particolarmente importante perché evidenzia il suo profilo lipidico sano e l’assenza di zuccheri e sale, confermando la sua centralità nella dieta mediterranea. Inoltre, se l’olio è particolarmente ricco di polifenoli o vitamina E, si possono aggiungere indicazioni nutrizionali o salutistiche (regolate dal Reg. CE 1924/2006).
- La campagna di raccolta: indica l’annata in cui sono state raccolte le olive da cui proviene l’olio. Questa dicitura è obbligatoria per gli oli 100% italiani, e garantisce trasparenza al consumatore.
- La sede dello stabilimento di confezionamento: ogni bottiglia di olio EVO deve riportare la sede dello stabilimento di confezionamento. Questa informazione permette di risalire al luogo fisico dove l’olio è stato imbottigliato e confezionato, garantendo tracciabilità lungo tutta la filiera.
- L’etichettatura ambientale: dal 2023 è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale, secondo le direttive europee sull’economia circolare. Questo significa che su ogni confezione di olio EVO devono essere indicati:
- Il tipo di materiale dell’imballaggio (vetro, plastica, carta, ecc.)
- Le istruzioni per lo smaltimento corretto
- Il codice identificativo del materiale (es. GL70 per il vetro)
Questo sistema consente al consumatore di riciclare correttamente i materiali e contribuisce a un’economia più sostenibile. Un piccolo gesto quotidiano che, sommato a tanti altri, può fare la differenza.
Informazioni facoltative (ma utilissime) sull’etichetta dell’olio extravergine d’oliva
Oltre ai dati obbligatori, molte etichette riportano informazioni aggiuntive che aiutano a valutarne la qualità:
- Cultivar delle olive (es. Nocellara, Biancolilla, Frantoio…)
- Metodo di raccolta (a mano, con agevolatori…)
- Tecnica di estrazione (a freddo, sotto i 27°C)
- Zona di produzione (es. “Val di Cianciana – Sicilia”)
- Scheda organolettica (fruttato, amaro, piccante)
- Certificazioni:
- DOP (Denominazione di Origine Protetta)
- IGP (Indicazione Geografica Protetta)
- BIO (olio da agricoltura biologica)
- DOP (Denominazione di Origine Protetta)
Come leggere un’etichetta e riconoscere la qualità
Ecco alcuni consigli pratici per interpretare al meglio l’etichetta dell’olio extravergine d’oliva:
- Più è precisa, meglio è: un’etichetta dettagliata (con origine, cultivar, tecnica di estrazione) è indice di trasparenza.
- Diffida delle diciture vaghe come “olio italiano” se non è accompagnato da un’origine tracciata e verificabile.
- Occhio alla provenienza: preferisci oli 100% italiani o con certificazioni DOP/IGP.
- Scegli il giusto TMC: un olio con scadenza troppo lontana (oltre 18 mesi) potrebbe essere stato conservato a lungo prima dell’acquisto.
- Valuta il packaging: meglio bottiglie scure o lattine, che proteggono dalla luce.
In conclusione
Saper leggere l’etichetta dell’olio extravergine di oliva significa difendere la propria salute, sostenere i produttori seri e valorizzare la qualità italiana. Un piccolo gesto, come voltare una bottiglia e leggere bene, può fare una grande differenza sulla tua tavola e per la salute dei tuoi cari.